Prodotti da costruzione: il quadro sanzionatorio per chi usa prodotti non conformi al CPR 305/2011.

Nel Consiglio dei Ministri n.33 del 9 giugno è stato approvato un decreto legge relativo alle condizioni di distribuzione dei prodotti da costruzione.

Sono state introdotte importanti novità, che vedono coinvolti il Progettista delle Opere, ma anche il Fabbricante e il Direttore dei Lavori e il Collaudatore, che saranno sanzionati se producono o utilizzano prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5 del decreto approvato il 9 giugno scorso.

L’introduzione del quadro sanzionatori, viene fatto per responsabilizzare un po’ tutti gli attori della commercializzazione e utilizzo e tener conto delle attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera, con particolare attenzione alla loro capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto.

Quale sarà pertanto il nuovo quadro sanzionatorio?

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con una ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio. Resta fermo quanto previsto all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.

Per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5 del presente decreto è punito, con l’ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

Tra le altre novità introdotte con il nuovo decreto, verranno disciplinati gli adempimenti per chi produce, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA). Si prevede inoltre, la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea che assicuri la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea.

Per chi fosse interessato, è disponibile lo schema del dlgs commercializzazione prodotti da costruzione – giugno 2017.

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